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Procedura:
Elaborazione dell’Agenzia della Solidarietà; Approvazione del Consiglio Regionale; Attuazione degli Enti Locali;
Competenze:
Piccole strutture dotate di personale altamente specializzato, con capacità d’accoglienza pari a 5/6 soggettiadulti svantaggiati – con medesima tipologia di svantaggio e/o handicap- con il compito diaccogliere, temporaneamente o stabilmente, i soggetti svantaggiati, ai quali garantiranno assistenza medica e terapeutica oltre ad un percorso educativo e formativo, ludico e lavorativo compatibile con le capacità specifiche del soggetto;
Tempi:
Entro ventiquattro mesi dalla costituzione dell’Agenzia della Solidarietà
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