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03/03/2010 18:26:00:
PILI: SUBITO IL CONFLITTO COSTITUZIONALE CON LO STATO
IL BANDO DELLA CAPITANERIA E' ILLEGITTIMO ANCHE SUL PIANO DELLA TRASPARENZA E DELLA CONCORRENZA

 

"La sfrontatezza dei signorotti del vento deve trovare risposte immediate, chiare forti e nette - lo dice il deputato sardo Mauro Pili che ha presentato ieri un'articolata interrogazione sull'invasione eolica nel Golfo degli Angeli. " La materia ambientale paesaggistica nelle regioni a Statuto Speciale - secondo Pili - ha specificità e competenze diversamente articolate rispetto alle regioni ordinarie. Tre le azioni da mettere urgentemente in campo secondo il Parlamentare sardo.

 

1) Nell'avviso pubblico emanato ieri da Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari, che è organo dello Stato, si configurano chiari conflitti di attribuzione che devono essere immediatamente sollevanti davanti alla Corte Costituzionale. E' per questo motivo che la Regione deve preventivamente sollevare davanti all'Alta Corte un conflitto di attribuzione.

 

2) Nel contempo va impugnata la procedura relativa alla "subliminale" assegnazione dello specchio acqueo davanti al golfo di Cagliari. Con l'avvio di una procedura autorizzativa di un impianto eolico off shore su un bene "pubblico" come il mare, senza disporre di nessuna concessione demaniale, si potrebbe configurare un' automatica concessione delle stesse aree. Norme e giurisprudenza obbligano ad una procedura concorsuale in regime di evidenza pubblica per assegnare un'area o un tratto di mare demaniale.

 

3) La Regione e i Comuni, certamente con maggiori titoli rispetto ai privati dell'eolico, dovrebbero avanzare la richiesta di concessione demaniale ai fini della tutela ambientale, valorizzazione naturalistica e paesaggistica degli specchi acquei relativi alle proprie coste.

 

 Nel dettaglio questa la posizione del parlamentare sardo su due delle questioni prioritarie e fondamentali da attivare con urgenza.

 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI CON LO STATO

 

Lo Stato attraverso l'atto emesso dal Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari, organo delegato, per l'avvio delle procedure autorizzative ha di attivato una procedura unilaterale in palese contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione sancito dalla Costituzione.

 

L'avviso pubblico di avvio  di procedura a favore della TREVI Energy  è lesivo

delle competenze regionali concorrenti, costituzionalmente riconosciute, sia delle norme di attuazione dello Statuto Autonomo della Regione Sardegna.

 

Le norme di attuazione dello Statuto speciale garantiscono specifiche competenze esercitate attraverso il provvedimento da impugnare. L'art. 6, commi 1 e 2, del D.p.r. 22 maggio 1975, n 480 (recante Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) dispone che «sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione (...) ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497». Le norme di attuazione, adottate per la Sardegna attraverso i decreti legislativi di cui all'art. 56 dello Statuto speciale, possono espletare una funzione interpretativa se non addirittura integratrice delle disposizioni statutarie. Esse svolgono, da un lato, il ruolo di norme sulla competenza che definiscono in termini concreti l'autonomia della Regione, trattenendo in capo alla sfera statale di gestione le funzioni che siano di interesse generale, e, dall'altro, seppure in casi particolari, un'opera di integrazione e accordo con il principio fondamentale dell'autonomia regionale e con le altre disposizioni statutarie.

 

Ne discende che la Regione Sardegna può, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica di cui alla lett. f del medesimo art., altresì «intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico ambientale e quindi può sollevare un conflitto di attribuzione per la revoca del procedimento avviato dallo Stato.

 

ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE

 

La prevalente giurisprudenza afferma che le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalità imprenditoriali devono ritenersi sempre sottoposte ai principi dell'evidenza pubblica, cioè sia nell'ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà dell'Amministrazione, sia nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati all'utilizzo del bene.

 

La scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato dell'Unione Europea in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento.

 

L'affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve essere sempre preceduto dal confronto concorrenziale, anche nel caso in cui non vi sia una espressa prescrizione normativa, e che tale principio vada quindi a rafforzare ogni disciplina di settore che già preveda - come accade nel caso dell'art. 37 cod. nav. - il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, imponendo l'adozione di specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale quali, ad esempio, forme idonee di pubblicità o di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei quali l'Amministrazione sia a conoscenza.

 

La pubblicità obbligatoria per i procedimenti concessori è oggi disciplinata con le disposizioni, normative e regolamentari, del Codice della navigazione: tuttavia, si tratta di norme assai vetuste che non garantiscono (per intrinseca natura) la benché minima possibilità di aderire all'attuale contesto ordinamentale se non a prezzo di vistose incongruenze.

 

L'ingresso del nostro paese nell'organismo europeo, infatti, ci impone un adeguamento degli standard qualitativi e degli strumenti dell'azione amministrativa a livelli minimi capaci di garantire, primariamente, la concorrenza e la salvaguardia dei meccanismi del libero mercato.

 

La pubblicazione delle domande concessorie soltanto agli albi pretori o delle Capitanerie, o in organi di informazione non primari, regionali e nazionali, si palesa assolutamente insufficiente per garantire un livello di pubblicità adeguato, soprattutto se il valore per il mercato di un determinato bene è un valore economico assai elevato nonché un valore funzionale altissimo (dettato, ad esempio, dal fatto che l'essere concessionari di quel bene diventa essenziale e indispensabile per accedere all'esercizio di quella determinata attività di impresa e per garantire, pertanto, lo sviluppo di una concorrenza autentica).

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